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La pausa caffe’ non costituisce occasione di lavoro

Con una recentissima sentenza (n. 32473 del 08.11.2021, rel. Calafiore – scaricabile qui), la Cassazione torna a pronunciarsi sulla delicata tematica dell’infortunio in itinere, ribadendo e specificando alcuni principi relativi alla nozione di occasione di lavoro e rischio elettivo.

 

Come noto, ai sensi dell’art.2 d.p.r. 1124/1965, è prevista l’indennizzabilità degli infortuni avvenuti per causa violenta ed in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente o temporanea. La predetta norma è stata poi modificata dall’art.12 del d.lgs. 38/2000 che ha introdotto anche l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, consistente nella particolare tipologia di infortunio che si verifica lungo il normale tragitto che il lavoratore compie spostandosi:

 

– dal luogo della sua abitazione a quello di lavoro e viceversa;

– da un primo luogo di lavoro ad un altro (in caso di più rapporti di lavoro);

– dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, qualora in azienda manchi il servizio di mensa.

 

Nella fattispecie oggetto della sentenza, in particolare, una lavoratrice si allontanava dal luogo di lavoro per una pausa caffè e durante il tragitto a piedi, dal posto di lavoro al bar, cadeva rompendosi un braccio. A seguito del diniego da parte dell’INAIL, la lavoratrice presentava ricorso per ottenere l’indennità per inabilità assoluta temporanea oltre all’indennizzo per il danno permanente subito, il quale veniva accolto con sentenza confermata in Appello.

 

Contro tale sentenza ricorreva in Cassazione l’Inail, contestando la falsa applicazione dell’art.12 del d.l.g. 38/2000, nonché la violazione dell’art.2 del T.U..

 

Con la citata sentenza, la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Inail dando quindi definitivamente torto alla lavoratrice e ribadendo – peraltro confermando alcune sue precedenti pronunce – che, affinché sia ipotizzabile l’occasione di lavoro e l’infortunio sia quindi risarcibile, è necessario che vi sia un nesso tra attività lavorativa e rischio, non potendo essere indennizzabile il c.d. rischio elettivo, cioè quel rischio che il lavoratore assume arbitrariamente per soddisfare esigenze personali, affrontando volutamente una situazione diversa da quella inerente all’attività lavorativa, interrompendo così ogni nesso causale fra lavoro, rischio ed evento.

 

Afferma, dunque, la Corte che non può essere ricondotta alla nozione di “occasione di lavoro” l’attività non intrinsecamente lavorativa che non sia richiesta dalle modalità di esecuzione imposte dal datore di lavoro o in ogni caso da circostanze di tempo e di luogo che prescindano dalla volontà di scelta del lavoratore. La pausa caffè presso un separato pubblico esercizio, pertanto, è stata ritenuta un’attività estranea alla prestazione lavorativa e finalizzata a soddisfare un’esigenza certamente procrastinabile e non impellente.

 

La Corte, inoltre, ha ritenuto irrilevante la circostanza che tale allontanamento fosse solitamente tollerato dai superiori gerarchici della lavoratrice, non potendo una mera prassi, o comunque una qualsiasi forma di accordo tra le parti, allargare la nozione di occasione di lavoro che ha rilevanza pubblicistica.

 

Dott.ssa Anna Campione

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